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Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "J. S. BACH" - ONLUS

Denominazione e sede

Art. 1
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE J. S. BACH - ONLUS" con sede in San Calogero, Via Paola Frassinetti, c/o Asilo delle Suore Dorotee, attiva sull'intero territorio nazionale.
Il COnsiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Durata

Art. 2
L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità ed oggetto

Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa è un organismo aperto, aconfessionale ed apolitico, che ha per scopo l'attuazione della diffusione della cultura musicale ed artistica, ed ogni altra attività avente finalità di solidarietà sociale. Ispirandosi ai principi cristiani della carità, della condivisione e del rispetto della persona e, in ottemperanza alla disciplina degli enti non commerciali, introdotta dal Decreto Legislativo n. 460/1997, l'attività dell'Associazione consiste nella promozione della cultura musicale e pertanto potrà:
- promuovere l'interesse per la musica soprattutto fra i giovani;
- promuovere attività ricreative e culturali in uno spirito di colleganza e solidarietà;
- organizzare concerti con musicisti di fama internazionale;
- organizzare concerti con giovani musicisti;
- organizzare spettacoli musicali;
- organizzare raduni per cori polifonici e incontri con compositori;
- organizzare corsi di musica e master class;
- organizzare concorsi per giovani strumentisti;
- organizzare viaggi ed escursioni nell'ambito della nostra Regione, in Italia ed all'estero, al fine di confrontare e studiare le varie etnie ed idiomi musicali;
- organizzare pubbliche esibizioni dei musicisti associati per valorizzare le capacità musicali ed offrire loro l'opportunità di crescere e fare esperienze sempre più importanti in campo musicale;
- utilizzare l'attività del Coro Polifonico "Exultamus", del quale fanno parte un gruppo di soci, come occasione di impegno sociale e sul territorio (concerti anche di beneficenza, partecipazioni a manifestazioni culturali);
- recuperare il patrimonio musicale tradizionale del nostro paese;
- patrocinare e promuovere gruppi musicali concertistici ed orchestrali d'ogni genere, annoverando artisti d'altre discipline quali la danza, la drammaturgia, le arti figurative, la letteratura, ecc.;
- integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo o aderendo a Concorsi, Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni aventi carattere similare;
- svolgere tutte le attività che risultano utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si propone.

Soci

Art. 4
I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Benemeriti;
c) Soci Onorari;
d) Soci Ordinari;
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Sono Soci Benemeriti coloro che con donazioni e contributi concorrono all'incremento del patrimonio dell'Associazione.
I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente e dei Soci Fondatori e sono scelti fra le personalità della musica, dell'arte, della cultura, dello sport, della politica, dell'economia, ecc. Essi devono avere l'approvazione unanime dell'Assemblea.
Sono Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione allo scopo di collaborare all'organizzazione delle manifestazioni culturali da essa organizzate.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonchè di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.
POssono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
I soci fondatori ed ordinari hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che viene determinata dall'assemblea.
Non sono ammesse forme di partecipazione alla vita associativa di carattere temporaneo.

Art. 5
Nelle ipotesi in cui il recesso è consentito dalla legge, il socio che intende recedere deve comunicare la dichiarazione di recesso per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, puchè sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione del socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 cod. civ.
I soci receduto od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Patrimonio

Art. 6
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- liberalità e lasciti testamentari;
I fondi costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti e di privati, da sottoscrizione o da altri proventi saranno utilizzati solo per i fini definiti dall'art. 3; non possono essere suddivisi dai soci, gli amministratori e gli organi di controllo.

Organi dell'Associazione

Art. 7
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore Artistico.

Assemblea

Art. 8
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 4 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando giene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del consiglio direttivo sull'andamento della gestione dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio finanziario.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- all'ammontare della quota associativa annua;
- all'esclusione dei soci;
- alla nomina del consiglio direttivo;
- ad altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 9
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio ma non da un estraneo all'associazione.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del consiglio direttivo né ai dipendenti dell'associazione.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 11
La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di enbrambi, la presidenza è assunta dal più anziano di età dei soci il quale, constatata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, fa deliberare in merito alla persona che deve presiederla successivamente.

Art. 12
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Nei casi di legge e, inoltre, quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio da lui scelto.

Art. 13
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di sciogliemento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Spetta la presidente la constatazione della regolarità delle deleghe, del diritto di intervenire all'assemblea e della validità della stessa. La validità dell'assemblea, una volta constatata dal presidente, non può essere contestata dai presenti.
Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art. 14
L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da tre a undici membri, di cui almeno due scelti tra i Soci fondatori.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso, nella prima riunione, nomina al suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere.
Tutte le cariche sono gratuite e l'assemblea può deliberare soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Art. 15
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo - anche con telegramma, fonogramma, fax o posta elettronica - di regola tre giorni prima della riunione ed entro termini abbreviati, qualora lo richiedano gli interessi dell'associazione ed i consiglieri si trovino in Italia.
In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta.
Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto; a parità di voti, dopo il supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione e, nel caso si pervenga ancora alla parità, prevale la proposta a cui è stato dato il voto del presidente.

Art. 16
Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente ovvero ad uno dei suoi membri.
In particolare il consiglio direttivo:
- delibera sull'ammissione dei soci;
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'associazione;
- delibera sull'assegnazione di speciali incarichi ai soci o, se necessario, a collaboratori esterni e sugli eventuali rimborsi spese e/o compensi;
- formula criteri e norme, redige regolamenti e compie atti per il migliore funzionamento dell'associazione;

Art. 17
Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e provvede nei casi urgenti, con l'obbligo di informare il consiglio direttivo nella prima riunione.
Ha facoltà di:
- riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
- nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;
- nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue attribuzione spettano di diritto al vice-presidente.
Il concreto esercizion delle attribuzioni stesse da parte del vice-presidente attesta di per sé, di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo.

Art. 18
Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo; esercita inoltre le altre funzioni riservate alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 19
Il tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed espleta il servizio di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

Direttore Artistico

Art. 20
Il Direttore Artistico cura la preparazione artistico-musicale dell'Associazione. Ha piena autonomia dal punto di vista artistico, propone i programmi delle rassegne dei concerti, dei corsi di musica e propone al Consiglio Direttivo il calendario della stagione concertistica.
All'interno del Coro Polifonico esprime parere obbligatorio e vincolante per l'ammissione di nuovi cantori ai fini delle capacità vocali e per tutto ciò che riguarda la parte artistico-musicale.

Esercizi finanziari e bilancio

Art. 21
L'esercizio finanziari va da 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il conto economico idoneo a formare il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 22
E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essere direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione

Art. 23
L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea stessa protratta per oltre due anni.
L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme applicabili

Art. 24
Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme del libro I, titolo II, del codice civile nonché quelle previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
 
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